A chi è rivolto
Coppie maggiorenni oppure almeno sedicenni, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, di cui almeno uno residente nel Comune di Castelletto Molina, ed entrambi di stato libero (celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a).
Descrizione
Il servizio consente ai futuri sposi di richiedere la pubblicazione necessaria alla celebrazione del proprio matrimonio
Come fare
Chi intende sposarsi deve:
- scegliere il rito di celebrazione, civile o religioso;
- definire luogo e data del matrimonio;
- richiedere le pubblicazioni di matrimonio.
Chi intende sposarsi deve richiedere le
pubblicazioni di matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi.
La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con la quale si accerta che non esistano impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi tramite l’esposizione all’Albo Pretorio Online
La pubblicazione ha una durata d’esposizione di
8 giorni più 3 per le eventuali opposizioni. Il matrimonio potrà essere celebrato a partire dal dodicesimo giorno ed entro i 180 giorni successivi. Oltre tale data, sarà necessario effettuare una nuova richiesta di pubblicazione.
Se si intende celebrare il matrimonio in un
Comune diverso da Castelletto Molina, occorrerà comunicarlo all’atto della prenotazione dell'Ente oppure sul modulo di richiesta della pubblicazione.
Coloro che intendessero sposarsi a Castelletto Molina,
pur non essendo residenti, dovranno richiedere le pubblicazioni nel Comune di residenza di uno degli sposi che provvederà al rilascio della delega al matrimonio presso questo Comune.
Gli sposi dovranno richiedere un appuntamento tramite la e-mail:
protocollo@comune.castellettomolina.at.it.
Dopo l’esame della documentazione presentata e di quella acquisita d’ufficio e la verifica dei requisiti di legge, i richiedenti saranno contattati dell’ufficio pubblicazioni per la definizione della pratica.
Cosa serve
Documentazione necessaria per matrimonio civile
- Documento d’identità in corso di validità.
- Non deve esservi impedimento per rapporto di parentela o affinità tra gli sposi: occorre produrre copia autentica del decreto del Tribunale civile che concede dispensa esclusivamente per i casi contemplati dall'art. 87 del codice civile (zio e nipote, zia e nipote, affini in linea retta in caso di matrimonio nullo, affini in linea collaterale in secondo grado).
- Per le nubende, italiane o straniere, nel caso siano trascorsi meno di 300 giorni dal decesso del precedente coniuge o dallo scioglimento, nullità o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, occorre produrre il decreto del Tribunale civile che autorizza il matrimonio ai sensi dell'art. 89 del codice civile.
In caso di cittadine/i straniere/i:
- Nulla Osta al Matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia, contenente: 1) cognome e nome, 2) luogo e data di nascita, 3) paternità e maternità, 4) residenza, cittadinanza e stato Civile. Il nulla osta deve essere legalizzato presso la Prefettura. La legalizzazione non occorre per i paesi aderenti alla convenzione di Londra (07/06/1968) o alla convenzione di Bruxelles (25/05/1987)
- Carta d’identità se cittadino appartenente alla Comunità Europea, passaporto se cittadino extracomunitario.
Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980, (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia):
- Certificato di Capacità al matrimonio su modello plurilingue (esente da legalizzazione)
- Estratto di nascita plurilingue;
- Carta d’identità se cittadino appartenente alla Comunità Europea, passaporto se cittadino extracomunitario.
In caso di
divorzio o
vedovanza dovrà comparire, sul Nulla osta o sulla Capacità al matrimonio, nome e cognome del precedente coniuge, data e luogo del matrimonio e del divorzio o del decesso.
Nel caso di
persona che non comprende la lingua italiana, è necessario presentarsi accompagnati da un interprete munito di documento d’identità valido.
I cittadini stranieri rifugiati politici o titolari di protezione umanitaria o provenienti da uno degli Stati elencati sono invitati a consultare il prospetto riassuntivo in allegato: Australia, Danimarca, Finlandia, Gran Bretagna, Lituania, Norvegia, Polonia, Siria, Stati Uniti, Svezia.
Documentazione necessaria per matrimonio religioso
Oltre alla documentazione prevista per i matrimoni civili, occorre presentare:
- per il matrimonio concordatario: richiesta di pubblicazione del parroco;
- per il matrimonio di culto acattolico: richiesta del ministro di culto;
- per i culti: Chiesa Valdese, Apostolica, Santi Ultimi Giorni, Cristiana Avventista 7° giorno, Assemblee di Dio, Arcidiocesi Ortodossa, Unione Induista, Celi e Ucebi è sufficiente la richiesta degli interessati.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata in originale il giorno della pubblicazione.
Cosa si ottiene
La pubblicazione di matrimonio
Tempi e scadenze
La richiesta verrà evasa entro 30 giorni
Quanto costa
Nel caso in cui gli sposi siano residenti entrambi nel Comune sarà necessaria n. 1 marca da bollo da 16.00 € da consegnare all’ufficio.
Nel caso in cui uno degli sposi sia residente in altro Comune saranno necessarie n. 2 marche da bollo da 16.00 € da consegnare all’ufficio.
Riferimenti Normativi
- Codice civile, libro I, titolo VI, articoli 79-230 bis
- Decreto Presidente della Repubblica 396 del 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile
Condizioni di servizio
La pubblicazione ha una durata d’esposizione di 8 giorni più 3 per le eventuali opposizioni. Il matrimonio potrà essere celebrato a partire dal dodicesimo giorno ed entro i 180 giorni successivi. Oltre tale data, sarà necessario effettuare una nuova richiesta di pubblicazione.
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 29/10/2024